Art. 18.
(Trasformazione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea).

      1. Il Centro nazionale di informazione e documentazione europea (CIDE), previsto

 

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dalla legge 23 giugno 2000, n. 178, e successive modificazioni, nella forma giuridica di Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), alla scadenza del contratto istitutivo del GEIE opererà nella forma giuridica e con le modalità che saranno stabilite dal Governo in funzione della nuova intesa che il Governo è autorizzato a stipulare con la Commissione europea. A tale fine il Governo continua ad avvalersi dello stanziamento previsto all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 178 del 2000, e successive modificazioni.